DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 139/DPG009 (11-06-2019)
Unità di Competenza | Unità di Risultati di Apprendimento |
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--- | Modulo A1: Tecnologia dei veicoli circolanti |
--- | Modulo A2: Materiali e propulsione dei veicolo |
--- | Modulo A3: Caratteristiche accessorie dei veicoli |
In alternativa possesso di uno dei seguenti titoli:
- Diploma di liceo scientifico
- Diploma quinquennali rilasciato da Istituto tecnico - Settore tecnologico
- Diploma quinquennale di maturità rilasciato dagli Istituti professionali di Stato del settore industria/artigianato - Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica
- Diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di “Tecnico riparatore di veicoli a motore”
- Altro titolo dichiarato equipollenti nei modi di legge.
Documentazione attestante esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali. L’esperienza consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione fra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:
a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122
b) centri di controllo
c) aziende costruttrici di veicoli o loro impiantistica
d) Università o Istituti scolastici superiori
La durata minima temporale dei periodo d’esperienza deve essere complessivamente di tre anni.
L’avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al DPR 28/12/2000, n.455, dall’azienda o dall’Ente abilitato ad operare per le tematiche di cui sopra, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.
- Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.
- I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno
O. | Articolazione dell'Unità di competenza/Contenuti | Unità di Risultati di Apprendimento | Durata minima | di cui in FAD | Crediti Formativi |
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1 | Conoscenze
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Modulo A1: Tecnologia dei veicoli circolanti | 54 | 0 | Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza |
2 | Conoscenze
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Modulo A2: Materiali e propulsione dei veicolo | 26 | 0 | Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza |
3 | Conoscenze
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Modulo A3: Caratteristiche accessorie dei veicoli | 40 | 0 | Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza |
DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DEL TIROCINIO CURRICULARE | 120 | 0 |
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Le unità di risultato di apprendimento vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula specifica e metodologia attiva.
Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento
- Crediti di ammissione: --
- Crediti formativi di frequenza: --
Corpo docente costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia dell’insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.
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Attestato di frequenza con profitto con esplicita indicazione:
- al campo “Denominazione del percorso formativo” del seguente testo: “Corso di formazione per Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019. MODULO A – TEORICO”;
- al campo “Modalità di valutazione” l’indicazione sintetica della valutazione finale di verifica dell’apprendimento svolta dalla commissione;
- al campo “Validità della presente attestazione” il seguente testo: “Attestazione valida ai fini dell’accesso al Modulo B teorico-pratico come previsto al punto 5 art. 3 dell’Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214”;
- in campo note, del numero di ore di frequenza effettiva e delle ore di assenza, così come risultanti da registro del corso.
Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento è la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo.