SCHEDA STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO

ISPETTORI DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI ALL'EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI, DI CUI ALL'ART. 13 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 19 MAGGIO 2017, N. 214 MODULO B TEORICO-PRATICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 139/DPG009 (11-06-2019)

1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento
--- Modulo B1: Tecnologia automobilistica
--- Modulo B2: Metodi di prova
--- Modulo B3: Procedure amministrative

2. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO

- Possesso di Attestato di frequenza con profitto relativo al corso di formazione per “Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 - MODULO A - TEORICO”

- In alternativa all’Attestato di cui al punto precedente:

  • possesso di Laurea triennale in ingegneria meccanica o Laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o laurea magistrale in ingegneria; 
  • documentazione attestante l’esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali. L’esperienza consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione fra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:

a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122

b) centri di controllo

c) aziende costruttrici di veicoli o loro impiantistica

d) Università o Istituti scolastici superiori.

La durata minima temporale dei periodo d’esperienza deve essere complessivamente di sei mesi. L’avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del presidente della Repubblica 28/12/2000, n.455, dall’azienda o dall’Ente abilitato ad ope-rare per le tematiche di cui sopra, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.

- Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.

- I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno


3. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME

O. Articolazione dell'Unità di competenza/Contenuti Unità di Risultati di Apprendimento Durata minima di cui in FAD Crediti Formativi
1

Conoscenze

  • A) Sistemi di frenatura
  • B) Sterzo
  • C) Campi visivi
  • D) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici
  • E) Assi, ruote e pneumatici
  • F) Telaio e carrozzeria
  • G) Rumori ed emissioni
  • H) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali
  • I) Sistemi IT di bordo
Modulo B1: Tecnologia automobilistica 74 0 Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza
2

Conoscenze

  • A) Ispezioni visive sul veicolo
  • B) Valutazione delle carenze
  • C) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo
  • D) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare
  • E) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione
Modulo B2: Metodi di prova 70 0 Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza
3

Conoscenze

  • A) Sistemi di gestione della qualità (norme ISO)
  • B) Ambiente e sicurezza nei centri di revisione
  • C) Centri di controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio
  • D) Centri di controllo: verifiche ispettive
  • E) Applicazioni IT relative ai controlli ed all’amministrazione
Modulo B3: Procedure amministrative 32 0 Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza
DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DEL TIROCINIO CURRICULARE 176 0

4. TIROCINIO CURRICULARE

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5. UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE

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6. METODOLOGIA DIDATTICA

Per i moduli B1 e B2: obbligo di esercitazioni pratiche da svolgere presso un centro autorizzato o in un’officina attrezzata con apparecchiature di revisione per una durata non superiore al 15% del monte ore complessivo. Per il modulo B2: il 20% delle ore del presente modulo dovrà essere svolto in affiancamento durante l’esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un centro autorizzato.


7. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento.


8. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI

- Crediti di ammissione: --

- Crediti formativi di frequenza: --


9. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI

Corpo docente costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia dell’insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.


10. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE

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11. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO

Attestato di frequenza con profitto con esplicita indicazione:

- al campo “Denominazione del percorso formativo” del seguente testo: “Corso di formazione per Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019. MODULO B – TEORICO-PRATICO”;

- al campo “Modalità di valutazione” l’indicazione sintetica della valutazione finale di verifica dell’apprendimento svolta dalla commissione;

- al campo “Validità della presente attestazione” il seguente testo: “Attestazione valida ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.” - in campo note, del numero di ore di frequenza effettiva e delle ore di assenza, così come risultanti da registro del corso.

Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento è la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo.