DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 139/DPG009 (11-06-2019)
Unità di Competenza | Unità di Risultati di Apprendimento |
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--- | Modulo B1: Tecnologia automobilistica |
--- | Modulo B2: Metodi di prova |
--- | Modulo B3: Procedure amministrative |
- Possesso di Attestato di frequenza con profitto relativo al corso di formazione per “Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 - MODULO A - TEORICO”
- In alternativa all’Attestato di cui al punto precedente:
a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122
b) centri di controllo
c) aziende costruttrici di veicoli o loro impiantistica
d) Università o Istituti scolastici superiori.
La durata minima temporale dei periodo d’esperienza deve essere complessivamente di sei mesi. L’avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del presidente della Repubblica 28/12/2000, n.455, dall’azienda o dall’Ente abilitato ad ope-rare per le tematiche di cui sopra, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.
- Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.
- I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno
O. | Articolazione dell'Unità di competenza/Contenuti | Unità di Risultati di Apprendimento | Durata minima | di cui in FAD | Crediti Formativi |
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1 | Conoscenze
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Modulo B1: Tecnologia automobilistica | 74 | 0 | Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza |
2 | Conoscenze
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Modulo B2: Metodi di prova | 70 | 0 | Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza |
3 | Conoscenze
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Modulo B3: Procedure amministrative | 32 | 0 | Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza |
DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DEL TIROCINIO CURRICULARE | 176 | 0 |
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Per i moduli B1 e B2: obbligo di esercitazioni pratiche da svolgere presso un centro autorizzato o in un’officina attrezzata con apparecchiature di revisione per una durata non superiore al 15% del monte ore complessivo. Per il modulo B2: il 20% delle ore del presente modulo dovrà essere svolto in affiancamento durante l’esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un centro autorizzato.
Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento.
- Crediti di ammissione: --
- Crediti formativi di frequenza: --
Corpo docente costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia dell’insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.
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Attestato di frequenza con profitto con esplicita indicazione:
- al campo “Denominazione del percorso formativo” del seguente testo: “Corso di formazione per Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019. MODULO B – TEORICO-PRATICO”;
- al campo “Modalità di valutazione” l’indicazione sintetica della valutazione finale di verifica dell’apprendimento svolta dalla commissione;
- al campo “Validità della presente attestazione” il seguente testo: “Attestazione valida ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.” - in campo note, del numero di ore di frequenza effettiva e delle ore di assenza, così come risultanti da registro del corso.
Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento è la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo.