SCHEDA STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO

Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP), Modulo B-SP5: Chimico , Petrolchimico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 230/DPG025 (17-06-2026)

1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento
--- Modulo B-SP5: Chimico, Petrolchimico

2. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO

  • Attestato di frequenza al Modulo B - Base, come da Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, Rep. Atti n.59/CSR.
  • I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo.
  • I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso.

3. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME

O. Articolazione dell'Unità di competenza/Contenuti Unità di Risultati di Apprendimento Durata minima di cui in FAD Crediti Formativi
1

Conoscenze

  • UD1 Analisi degli infortuni e malattie professionali del comparto
  • UD2 Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro
  • UD3 Normativa tecnica per strutture e impianti
  • UD4 Cenni sulle attività a rischio di incidente rilevante
  • UD5 Cenni sulle industrie insalubri
  • UD6 Rischi legati agli impianti e alle attrezzature di lavoro
  • UD7 Manutenzione impianti e gestione fornitori
  • UD8 Agenti chimici, cancerogeni, mutageni e amianto
  • UD9 Agenti fisici
  • UD10 Rischi incendio ed esplosioni e gestione dell’emergenza
  • UD11 Ambienti confinati e\o sospetti di inquinamento
  • UD12 Dispositivi di protezione collettiva ed individuali
  • UD13 Gestione dei rifiuti
Modulo B-SP5: Chimico, Petrolchimico 16 16 Sono riconoscibili crediti formativi secondo quanto previsto all’allegato III dell’Accordo Stato - Regioni del 17/04/2025, Rep. Atti n.59/CSR (tabella parte VII)
DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DEL TIROCINIO CURRICULARE 16 16

4. UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE

--


5. METODOLOGIA DIDATTICA

Rispettare quanto prescritto nella parte IV - Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi, punto 3. dell’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025).
Attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti).
La FAD è consentita solo in modalità sincrona.


6. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI

Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell’apprendimento è la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo. Prove di valutazione finale mediante test e simulazione.


7. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI

Sono riconoscibili crediti formativi secondo quanto previsto all’allegato III dell’Accordo Stato - Regioni del 17/04/2025, Rep. Atti n. 59/CSR (tabella parte VII).


8. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI

Il soggetto erogatore deve rispettare i requisiti di cui alla normativa vigente in materia. Prevedere la presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati.
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale in possesso dei requisiti previsti per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 e s.m.i.


9. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE

Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento e' la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo. La valutazione finale e' strutturata secondo quanto previsto dall'Accordo Stato - Regioni del 17/04/2025, Rep. Atti n. 59/CSR. Attestazione rilasciata al termine del percorso: Attestato di frequenza, del corso di formazione "CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 – Modulo B-SP5: Chimico, Petrolchimico”. L’attestazione deve esser conforme a quanto previsto dal punto 6, parte I dell’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, Rep. Atti n.59/CSR.


10. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO

--