DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 230/DPG025 (17-06-2026)
| Unità di Competenza | Unità di Risultati di Apprendimento |
|---|---|
| --- | Modulo Teorico-Tecnico |
| --- | Parte Pratica carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone |
| O. | Articolazione dell'Unità di competenza/Contenuti | Unità di Risultati di Apprendimento | Durata minima | di cui in FAD | Crediti Formativi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conoscenze
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Modulo Teorico-Tecnico | 8 | 0 | Credito a priori: Il modulo Teorico- tecnico deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili, ovvero tutte le tipologie di carrello elevatore se - movente con conducente a bordo |
| 2 | Conoscenze
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Parte Pratica carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone | 6 | 0 | -- |
| DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DEL TIROCINIO CURRICULARE | 14 | 0 | |||
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Rispettare quanto prescritto nella parte IV - Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi, punto 3. dell’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025).
Attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti).
Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell’apprendimento è la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo. Prove di valutazione finale mediante prove pratiche. Le prove intermedie e la verifica finale devono essere conformi a quanto disposto al punto 8.3.4 dell’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, Rep. Atti n.59/CSR.
Credito a priori: Il modulo Teorico-tecnico deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili, ovvero tutte le tipologie di carrello elevatore semovente con conducente a bordo.
Il soggetto erogatore deve rispettare i requisiti di cui alla normativa vigente in materia (§ 8.1. dell’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, Rep. Atti n.59/CSR) per quanto riguarda l’idoneità dell’area e la disponibilità delle attrezzature.
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale in possesso dei requisiti previsti per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 e s.m.i.
Per il modulo pratico oltre ai requisiti di cui sopra è richiesta esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.
Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento e' la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo. La valutazione finale e' strutturata secondo quanto previsto dall'Accordo Stato - Regioni del 17/04/2025, Rep. Atti n. 59/CSR. Attestazione rilasciata al termine del percorso: Attestato di frequenza, del corso di formazione “CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO – CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI, CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO E CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI DESTINATI AL SOLLEVAMENTO DI CARICHI SOSPESI E DI PERSONE - ”. L’attestazione deve esser conforme a quanto previsto dal punto 6, parte I dell’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, Rep. Atti n.59/CSR.
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